Transizione 5.0, definita la versione finale del decreto attuativo: tutte le novità
Al termine di un lungo confronto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione Europea, a distanza di poco più di quattro mesi dal Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 vede la luce l’attesissimo decreto attuativo che disciplina in dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0.
Il decreto verrà inviato a breve al vaglio della Corte dei Conti. Una volta registrato sarà pubblicato sul sito del MIMIT. A quel punto sarà aperta anche la piattaforma per la presentazione delle domande di accesso all’incentivo. Nello stesso tempo, il Ministero si è detto pronto anche a pubblicare una circolare esplicativa.
In base ai tempi che impiegherà la Corte dei Conti a completare l’esame del documento (da qualche giorno a qualche settimana), l’ipotesi è che tutti gli step siano ultimati nella seconda metà di luglio.
Le novità
Nella versione definitiva del Decreto Attuativo del piano Transizione 5.0: viene “ammorbidita” la disciplina del DNSH dopo un apposito accordo con la Commissione Europea; troviamo l’inserimento tra le fonti rinnovabili degli impianti per la produzione di energia termica; vengono aumentati i parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; viene ampliato l’elenco dei soggetti titolati a fare le certificazioni.
Le rinnovabili: entra l’energia termica per autoconsumo
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, che rappresentano un investimento “trainato”, cioè ammesso all’incentivo solo se si ottiene un risparmio energetico nel processo interessato o sulla struttura produttiva grazie agli investimenti in tecnologie 4.0, le quattro tipologie ammesse precedentemente individuate diventano cinque.
Sono ammessi all’incentivo:
a. i gruppi di generazione dell’energia elettrica
b. i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
c. gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici,
alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile
d. i servizi ausiliari di impianto
e. gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
Come si vede, al punto c) sono stati inseriti gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi. Il calore di processo viene definito come “calore destinato ad usi differenti da riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria”.
Limiti di spesa ammissibile per fonte energetica
Cambiano poi le tabelle che determinano i limiti, in euro per chilowatt, al costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Gli importi previsti nella prima bozza sono stati aumentati di circa il 15%. Non cambiano invece i limiti relativi alle altre fonti rinnovabili. Il risultato è nella tabella che segue:
Restano invariati anche i limiti relativi ai sistemi di accumulo, con un coefficiente di 900 euro per chilowattora. Alle aziende verrà concesso un credito d’imposta automatico, senza alcuna valutazione preliminare, senza discriminazioni legate alle dimensioni dell’impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione. Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali, purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).
La misura del beneficio
Il limite massimo è di 50 milioni di euro per una singola impresa con determinate “soglie”:
nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro,
nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Se la riduzione dei consumi energetici sale, si può arrivare anche ad un credito di imposta del
40 o 45%.
Il testo del decreto attuativo esplicita inoltre che possono accedere al credito d’imposta solo i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Dopo la pubblicazione del decreto attuativo si avranno linee guida dettagliate che forniranno ulteriori chiarimenti su come accedere agli incentivi e rispettare i criteri del piano. Inoltre, è prevista l’apertura della piattaforma del GSE che faciliterà la gestione delle domande e l’assegnazione dei fondi.