Investimenti in FER per l’autoconsumo “a distanza” con bonus Transizione 5.0
Il Decreto Legge 60/2024 (DL “Coesione”) introduce modifiche significative per il credito d’imposta
sugli investimenti della transizione 5.0, in particolare per gli impianti fotovoltaici destinati
all’autoconsumo “a distanza” entro i 10 km.
In attesa che venga pubblicato il decreto attuativo, si ricorda che il provvedimento stesso, insieme alle linee guide, sarà fondamentale perché si possano eseguire correttamente le procedure che danno diritto al credito d’imposta. Quest’ultimo, come è noto, sarà applicato agli investimenti delle imprese effettuati a partire dal primo gennaio 2024.
Per quanto riguarda le tipologie di spesa ammissibili, che possono considerarsi trainanti o trainate, il
testo del decreto non utilizza questa terminologia ma è comunque chiaro su come funziona il meccanismo.
Si consideri subito che le cosiddette spese trainanti sono quelle ricomprese nel Piano 4.0 (beni strumentali, hardware e software interconnessi, elencati negli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016) e danno diritto all’agevolazione anche in via autonoma rispetto a quelli del nuovo piano (sono indicati anche al comma 4 dell’articolo 38 del DL 19/2024).
Le spese trainate, invece, riguardano i nuovi investimenti previsti dal Decreto Transizione 5.0 ed elencati nel successivo comma 5 dello stesso articolo 38 del DL 19/2024 (impianti di autoproduzione di energia e spese di formazione). Questi investimenti possono godere dell’agevolazione soltanto se realizzati nell’ambito di un progetto di innovazione che ottiene un risparmio energetico.
Per dirla in breve, se ad esempio si acquistano macchinari e software che abilitano il risparmio energetico, nella misura prevista del decreto (il credito d’imposta dipende dalla determinazione della riduzione dei consumi), sono agevolati anche eventuali ulteriori investimenti nella produzione di energia e nella formazione.